Sezione famiglia

Indagini in

ambito familiare

La Investigazioni & Security di Savioli Stefano svolge le seguenti indagini in ambito familiare:

  • indagini post-matrimoniali;
  • accertamenti sulla condotta/moralità;
  • indagini comportamentali su figli minori;
  • indagini sulla stabile e continuativa convivenza;
  • indagini volte a stabilire l'effettiva attività lavorativa;
  • indagini su casi di ludopatia o altre dipendenze;
  • indagini per l'idoneità genitoriale per affido figli minori;
  • analisi/osservazione spostamenti e localizzazioni GPS.
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La raccolta delle prove

Al termine di ogni attività investigativa sarà consegnato al cliente un dettagliato rapporto informativo dove sarà riportato l'esito documentato dell'attività espletata.

Tale rapporto informativo potrà essere depositato agli atti in sede di giudizio, e se ritenuto necessario dai giudici verrà ulteriormente avvalorato dalla nostra testimonianza in aula.

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    Il marito o la moglie possono chiedere l’addebito a carico del coniuge quando il comportamento dell'altro viola le regole giuridiche del matrimonio. Che la convivenza è divenuta intollerabile, affinché ci sia anche l’addebito a carico dell’altro coniuge, è necessario fornire le prove dell’altrui comportamento colpevole, posto cioè in violazione dei doveri del matrimonio.


    L’addebito comporta solo due conseguenze. In particolare, il coniuge che lo subisce non può:

    • chiedere un assegno di mantenimento per sé anche se disoccupato (l’addebito non toglie però il diritto ad ottenere il mantenimento per i figli);
    • ricevere l’eredità del coniuge qualora questi dovesse decedere dopo la separazione e prima del divorzio.

Assegno mantenimento coniuge

Il mantenimento non spetta quando il coniuge può mantenersi da solo o non dà prova di aver messo a frutto le proprie capacità. Il giudice infatti deve valutare anche le eventuali capacità lavorative di quest’ultimo e quindi la possibilità di potersi mantenere da solo, a prescindere dalla disponibilità di un posto di lavoro.

Causa di separazione

In una causa di separazione la Cassazione con l’ordinanza 16735/2020 ha rigettato il ricorso di un uomo confermando il valore probatorio della relazione dell’investigatore privato.

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    La Cassazione conferma il valore probatorio della relazione dell’investigatore privato, quando viene confermata dallo stesso in udienza. 


    L’addebito comporta solo due conseguenze. In particolare, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso di un uomo in una causa di separazione con addebito poiché l’ex moglie aveva dimostrato il suo tradimento. La prova è contenuta nella relazione del detective, assunto dalla donna per sorvegliare l’ex marito. Dopo un po’ di tempo infatti il professionista scopre che l’uomo aveva un'amante. 

    La relazione funge da prova, con la contestuale testimonianza del detective, sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello di Potenza. In sostanza, in entrambi i casi i giudici hanno confermato il valore probatorio del report investigativo, addebitando l’assegno di mantenimento all’ex marito.


    Tuttavia l’uomo non ci sta e presenta ricorso alla Corte di Cassazione. Egli si appella a una violazione degli articoli 143 e 151, primo e secondo comma c.pc., secondo cui “la Corte territoriale gli aveva addebitato la separazione sulla base di uno scarno rapporto informativo che non poteva costituire prova, neppure se confermato dall’investigatore che l’aveva redatto”. Per l’ex marito al rapporto dell’investigatore privato non è attribuibile il valore di prova, anche se confermato in udienza.


    I giudici della Cassazione però non sono dello stesso avviso. La Corte Suprema infatti attribuisce pieno valore probatorio alla relazione del detective, quando è confermata in udienza. Gli ermellini sottolineano che l’onere di dimostrare “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà” spetta a chi richiede l’addebito di separazione all’altro coniuge. Nel caso di specie si trattava della donna. 

    Tuttavia, la Cassazione fa notare all’uomo che “se l’altra parte eccepisca l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, diventa suo onere provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”. 


    In sintesi, l’ex marito avrebbe dovuto dimostrare che il tradimento era la conseguenza di una crisi matrimoniale già esistente. Invece, in sede di giudizio, non ha nemmeno contestato quanto rilevato dall’investigatore privato, vero attore della vicenda giudiziaria.

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